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Certificazione energetica
In base alla nuova modifica, è stata inserita una disposizione molto importante per cui l’attestato di prestazione energetica deve essere allegato obbligatoriamente al contratto di vendita

14 dicembre 2017 / Prestazione energetica

L'APE attestato di prestazione energetica 2018, è una certificazione obbligatoria che deve essere allegata alla documentazione nei casi di trasferimento di proprietà di immobili a titolo di compravendita.
Per i nuovi contratti di locazione, invece, è sufficiente un'apposita clausola.

L'attestato di prestazione energetica, è stato introdotto con il cd. decreto APE attestato di prestazione energetica, DL 63/2013 art. 6, a modifica del d.lgs. 192/2005. Dalla sua entrata in vigore, l’ACE, Attestato di Certificazione Energetica è stato abolito e sostituito dall'APE.
Successivamente, il Decreto Legge del 26 giugno 2015, in vigore dal 1° ottobre 2015, ha introdotto altre novità:
Nuove linee guida uguali per tutta l'Italia che prevedono tra le altre cose anche l'obbligo per la compilazione dell’APE, solo da pate di tecnici abilitati, previo un sopralluogo all’immobile da certificare;

Aumento delle classi energetiche da 7 10, dalla più alla meno efficiente: A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G;
Nuove metodologie per il calcolo dell’APE; Nuovi schemi a cui il tecnico che redige l'attestato APE deve attenersi per la compilazione del modello, ivi comprese le raccomandazioni per migliorare l’efficienza energetica dell’immobile; Specifiche modalità per la compilazione dell’annuncio immobiliare. 

APE attestato di prestazione energetica: vendita e donazioni

L'APE, è stato approvato con il decreto APE attestato di prestazione energetica nel 2013, poi modificato con il decreto semplificazioni fiscali.
In base alla nuova modifica, è stata inserita una disposizione molto importante cheha stabilto che: l’attestato di prestazione energetica debba essere allegato obbligatoriamente al contratto di vendita. Pena una multa da 3.000 a 18.000 euro e l'obbligo di allegare poi l'attestazione agli atti di trasferimento immobile a titolo oneroso.
APE attestato di prestazione energetica 2018 è obbligatorio per tutti gli atti che comportano il passaggio di proprietà a titolo oneroso mentre su quelli a titolo gratuito quindi nelle donazion di beni immobili non c'è obbligo di allegare l'APE se chi riceve l'immobile non deve effettuare alcuna valutazione.

Per quanto riguarda invece, gli immobili messi in vendita prima dell’entrata in vigore della nuova normativa APE, che siano in possesso già del modello ACE rilasciato prima del 6 giugno 2013 e validi 10 anni, non c’è obbligo di produrre il nuovo APE attestato di prestazione energetica, fatta eccezione per i casi in cui la certificazione energetica non sia più in corso di validità, oppure, vi siano stati lavori di riqualificazione, tali da modificare e rinnovare l’attestato di certificazione, oppure, non si sono svolti regolarmente i periodici controlli sulla caldaia. Quindi riassumendo, secondo l’art. 6, comma 10, del Dlgs 192/2005, sono validi gli ACE rilasciati prima del 6 giugno 2013 perché validi per 10 anni come i nuovi APE.

Abusi edilizi e sanzioni: quanto si paga per evitare la demolizione?

 

 

Abusi edilizi e sanzioni, qual è la multa da pagare se si realizza un sottotetto più alto di quello regolarmente assentito? Le indicazioni del CdS su come fare i calcoli

Il obbliga alla demolizione delle opere realizzate in difformità di un titolo edilizio o all’applicazione di una sanzione pecuniaria.

In particolare, l’art. 33 prevede che “Qualora, sulla base di motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell’ufficio irroga una sanzione pecunaria pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 […].”

L’ammontare della sanzione, quindi è pari al doppio del costo di produzione moltiplicato per la superficie convenzionale della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire.

Ma cosa accade se si trasforma un volume tecnico (un sottotetto) in un vano abitabile, senza aumentare la superficie, ma aumentando la volumetria?

La risposta è nella Sentenza 2980/2015 del Consiglio di Stato.

Il caso in esame riguarda la realizzazione di un fabbricato di altezza superiore a quella assentita. Non essendo possibile la demolizione della parte abusiva, senza pregiudizio per la parte conforme ai titoli edilizi rilasciati, il Comune ordina l’applicazione di una sanzione pecuniaria.

Per il cacolo della sanzione, il Comune  fa riferimento a tutto il volume del sottotetto (non solo alla parte realizzata in difformità dal titolo abilitativo).

Presentato ricorso al TAR Veneto, il responsabile chiede l’annullamento della sentenza concernente la quantificazione della sanzione prevista per l’abuso edilizio commesso.

A suo avviso, la multa deve essere di importo inferiore poiché il D.P.R. 380/2001 stabilisce che sono sanzionabili gli abusi edilizi che comportano incrementi di carico urbanistico e questi possono verificarsi solo nel caso in cui viene realizzata una maggiore superficie senza titolo e non una maggiore altezza.

Il Tar prima e il Consiglio di Stato poi respingono il ricorso presentato e confermano di dover calcolare la multa su tutto il volume del sottotetto, poiché i lavori realizzati abusivamente hanno comportato l’utilizzo del volume a fini residenziali, determinando un cambio di destinazione urbanistica anche per la  parte realizzata in conformità ai titoli abilitativi.

In pratica, il cambio di altezza dell’edificio ha determinato l’abitabilità del sottotetto, che altrimenti, in base al progetto approvato, sarebbe risultato un volume tecnico.


 

Recupero sottotetti abitativi. Nuove altezze

La Legge Regionale n. 5 del 6 maggio 2013 (Legge Finanziaria Regionale 2013) , pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Campania N. 24 del 7 Maggio 2013, all'art. 1 comma 145, apporta alcune modifiche circa il recupero abitativo dei sottotetti (realizzati alla data di emissione della presente legge)  di cui all’articolo 3 della legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 (Norme per il recupero abitativo di sottotetti esistenti).
Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 15/2000, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) l’altezza media interna, calcolata dividendo il volume interno lordo per la superficie interna lorda, non può essere inferiore a metri 2,20. In caso di soffitto non orizzontale, fermo restando le predette altezze medie, l’altezza della parete minima non può essere inferiore a metri 1,40. Gli eventuali spazi di altezza inferiore al minimo, da non computarsi ai fini del calcolo dell’altezza media interna, sono chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne può essere consentito l’uso come spazio di servizio destinato a guardaroba ed a ripostiglio. In corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescrittiva. Per i locali con i soffitti a volta l’altezza media è calcolata come media aritmetica tra l’altezza dell’imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5 per cento.

In effetti, con la citata legge, si abbassa da 2,40 metri a 2,20 metri l'altezza media interna calcolata secondo le dipsosizioni e le modalità previste  dalla LR. 15/2000. 

Titoli abilitativi: chiariamoci le idee

Edilizia libera

Come previsto dall’art. 6 della nuova versione del dpr 380/2001 sono realizzabili in edilizia libera, e quindi senza alcun titolo abilitativo, i seguenti interventi:

  1. gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a)

  2. gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW

  3. gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio

  4. le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato

  5. i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari

  6. le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola

  7. le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale

  8. le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati

  9. i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444

  10. le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici

Occorre tuttavia rispettare le norme relative a:

  • antisismica

  • sicurezza

  • antincendio

  • questioni igienico-sanitarie

  • efficienza energetica

  • tutela dal rischio idrogeologico

  • codice dei beni culturali e del paesaggio

SCIA (segnalazione certificata inizio attività)

Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività i seguenti interventi:

  1. interventi di manutenzione straordinaria qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio

  2. gli interventi di restauro e di risanamento conservativo qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio

  3. gli interventi di ristrutturazione edilizia che:

    • non portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente

    • non comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti

    • limitatamente alle zone omogenee A, non comportino mutamenti della destinazione d’uso,

    • non comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del dlgs 42/2004

  4. le varianti a permessi di costruire che

    • non incidono su parametri urbanistici e  volumetrie

    • non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia

    • non alterano la sagoma dell’edificio sottoposto a vincolo (dlgs 42/2004)

    • non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire

Inoltre, sono realizzabili mediante segnalazione certificata d’inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso comunque denominati.

Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 3 del dpr 380/2001, sono “interventi di manutenzione straordinaria” le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

Inoltre, nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’ uso.

Permesso di costruire

Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono subordinati a permesso di costruire.

In particolare, come previsto dall’art. 10 del dpr 380/2001, gli interventi soggetti a permesso di costruire sono i seguenti:

  • gli interventi di nuova costruzione

  • gli interventi di ristrutturazione urbanistica

  • gli interventi di ristrutturazione edilizia che:

    • portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente

    • comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti

    • limitatamente alle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso,

    • comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del dlgs 42/2004

CILA (comunicazione inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato)

Gli interventi non riconducibili a edilizia libera, a SCIA o a permesso di costruire (artt. 6, 10 e 22 del dpr 380/2001) sono realizzabili previa comunicazione asseverata di inizio lavori.

In particolare, l’interessato trasmette al Comune l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato.

Il tecnico attesta sotto la propria responsabilità che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio.

La comunicazione contiene i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

Devono comunque essere rispettate le prescrizioni di:

  • strumenti urbanistici

  • regolamenti edilizi

  • disciplina urbanistico-edilizia

  • norme antisismiche

  • norme di sicurezza

  • norme antincendio

  • norme igienico-sanitarie, norme sull’efficienza energetica

  • norme sulla tutela dal rischio idrogeologico,

  • codice dei beni culturali e del paesaggio (dlgs 42/2004)

Quale titolo abilitativo occorre?

Quale titolo abilitativo edilizio è necessario se devo effettuare un intervento di ristrutturazione edilizia leggera? E se la ristrutturazione è pesante? Inoltre, in caso di demolizione e costruzione, è necessario il permesso di costruire o posso procedere con SCIA? E quando posso procede senza alcun titolo abilitativo operando in edilizia libera?

Finalmente queste domande hanno una risposta certa, su tutto il territorio nazionale.

Il Decreto SCIA 2 (dlgs 222/2016) infatti ha definito il regime amministrativo e i riferimenti normativi in funzione di ciascuna attività edilizia.

In particolare, viene effettuata un’intera ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi, con le eventuali concentrazione di regimi. Vengono inoltre definiti, per le attività soggette a permesso di costruire, SCIA, CILA e attività libera, i casi in cui è necessario acquisire altri titoli di legittimazione o di assenso comunque denominati.

Ad esempio, per gli interventi di manutenzione ordinaria, interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, è possibile procedere in edilizia libera. I riferimenti sono il dpr 380/2001, art. 3 comma 1 lettera a) e  art. 6 comma 1 lettera a).

Di seguito e in allegato proponiamo la tabella contenente tutti gli interventi e i regimi amministrativi della sezione edilizia, contenuta nell’allegato A del decreto SCIA 2 (dlgs 222/2016).

Ricordiamo che la tabella (ai punti 46,62 e 78) è stata aggiornata con i nuovi riferimenti normativi dopo l’abrogazione del dpr 139/2010 e l’entrata in vigore (6 aprile 2017) del dpr 31/2017, che definisce le nuove regole per l’Autorizzazione paesaggistica.

 

 

 

© Studio Tecnico Geom. Voria Massimo

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